Il beneficio economico si compone di due parti:
- una integra il reddito familiare fino alla soglia di 6.000 euro moltiplicati per la scala di equivalenza;
- l’altra, destinata solo a chi è in affitto, incrementa il beneficio di un ammontare annuo pari al canone di locazione fino ad un massimo di 3.360 euro. È prevista anche una integrazione per famiglie proprietarie della casa di abitazione, laddove sia stato acceso un mutuo: in questo caso l’integrazione, pari al massimo alla rata del mutuo, non può superare 1.800 euro.
L’importo complessivo, sommate le due componenti, non può comunque superare i 9.360 euro annui (780 euro mensili), moltiplicati per la scala di equivalenza.
Il versamento del beneficio decorre dal mese successivo alla richiesta e viene erogato per un periodo continuativo massimo di 18 mesi. Potrà essere rinnovato, previa sospensione di un mese, prima di ciascun rinnovo. La sospensione non è prevista nel caso della Pensione di cittadinanza.
L’Inps di nuovo ci corre in soccorso con un esempio.
Ipotesi A): Nucleo familiare composto da 2 maggiorenni e 1 minorenne in possesso dei requisiti per l’accesso al Reddito di cittadinanza e una scala di equivalenza (s.e.) pari a 1,6.
Caso 1. Il nucleo familiare vive in abitazione di proprietà, senza pagare mutuo, e possiede un reddito di 4.530 euro. A tale nucleo spetta solo la quota A, calcolata come differenza tra la soglia di 6.000 euro, moltiplicata per la scala di equivalenza, e il reddito familiare.
QUOTA A [(6.000*1,6) – 4.530] = 5.070 euro annui, pari a 422 euro mensili.
Caso 2. Il nucleo familiare vive in abitazione di proprietà con un mutuo annuo di 8.000 euro e possiede un reddito di 4.530 euro. A tale nucleo spetta oltre la quota A anche la quota B, ridotta al massimale di 1.800 euro previsto dalla norma per il mutuo.
QUOTA A = 5.070 euro annui, pari a 422 euro mensili
QUOTA B = 1.800 euro annui, pari a 150 euro mensili
TOTALE = 6.870 euro annui, pari a 572 euro mensili
Caso 3. Il nucleo vive in abitazione in locazione con un canone annuo di 3.000 euro e possiede un reddito familiare pari a 13.000 euro. A tale nucleo non spetta la quota A, in quanto il reddito è superiore a 9.600 euro (6.000*1,6), ma solo la quota B.
QUOTA B = 3.000 euro annui, pari a 250 euro mensili
Ipotesi B) Il nucleo familiare, composto da 1 solo soggetto in possesso dei requisiti per l’accesso al Reddito di cittadinanza e reddito di 5.900 euro (scala di equivalenza pari a 1), vive in abitazione di proprietà senza pagare il mutuo. A tale nucleo spetta solo la quota A che sarebbe pari 100 euro annui, calcolata come differenza tra la soglia di 6.000 euro e il reddito. Tuttavia, la norma prevede che il beneficio annuo non può essere inferiore a 480 euro annui.
Vedere anche nella sezione Reddito di Cittadinanza
- Chi può richiedere il reddito di cittadinanza
- Requisiti economici per il reddito di cittadinanza
- Come richiedere il reddito di cittadinanza
- Cosa si può fare con carta reddito di cittadinanza
- Le condizioni da rispettare per usufruire del reddito di cittadinanza
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Simon Basten
Fonti