La legge che citeremo più spesso è la n° 104 del 5 febbraio 1992 Legge-quadro per l'assistenza e l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. (Pubblicata in G.U. 17 febbraio 1992, n° 39, S.O.)
Come si comprende dal titolo, questa legge entra nel merito di qualsiasi aspetto riguardante una persona portatrice di handicap ed ha le seguenti finalità :
- Garantire il rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e autonomia;
- Garantire la piena integrazione familiare, scolastica, lavorativa e sociale;
- Assicurare servizi e prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione e la tutela giuridica ed economica
Questa legge all'art. 3, comma 1 chiarisce che
"E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa è tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione".
La persona handicappata è riconosciuta come "grave" quando ha una ridotta autonomia personale, "in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione".
Risulta evidente che l'handicap deve essere certificato da una struttura pubblica e sempre la legge 104 all'art. 4 ci dice che gli "accertamenti sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le opportune commissioni mediche".
I ciechi e i sordomuti
Il requisito minimo per essere considerati ciechi civili è essere colpiti da cecità assoluta o avere un residuo visivo corretto non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi (art. 8, Legge 382/1970). La cecità , per essere civile, non deve essere stata riconosciuta come dovuta a causa di lavoro, di servizio e guerra.
Il requisito minimo per essere considerati sordumuti è essere minorati dell'udito, affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che abbia impedito l'apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da cause di guerra, di lavoro e di servizio (art. 1, Legge 381/1970).
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